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Il certificato energetico (APE) è un attestato - redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all'immobile - che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico.
Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all'acquirente o all'affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell'APE deve essere allegata al contratto.
Cos’è la Relazione Energetica ex legge 10?
La relazione tecnico illustrativa sull’efficienza energetica degli edifici è un documento redatto dal progettista che si occupa della parte energetica dell’edificio.
La relazione energetica è un documento previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è comunemente conosciuta con il nome di “ex Legge 10”, in quanto già la Legge 10/91 la prevedeva; la relazione è obbligatoria per l’ottenimento del permesso di costruire.
Al suo interno, vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori, che prevedono nuova costruzione (intesa anche come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti), o ristrutturazioni importanti di primo livello.
In questi casi le verifiche interessano tutti i componenti dell’involucro edilizio e degli impianti in esso contenuti e il progettista è tenuto a verificare che vengano rispettate tutti i “requisiti minimi” previsti dal D.M 26.06.2015. e i regolamenti regionali e comunali.
Anche nel caso di interventi parziali sull’edificio è necessario redigere una relazione tecnica “ex legge 10”, che però in questi casi andrà ad interessare solo le porzioni del fabbricato oggetto dell’intervento.
Stiamo parlando di interventi su porzioni di involucro (ristrutturazioni importanti di secondo livello) o su singoli elementi dell’edificio (interventi di riqualificazione energetica) che possono interessare l’involucro opaco o l’impianto termico.
Esistono delle deroghe alla stesura della relazione energetica?
Sì, infatti il Decreto Requisiti Minimi prevede che non sia necessario redigere questo documento nel caso di interventi ritenuti di bassa rilevanza dal punto di vista energetico.
Vediamo nel dettaglio i casi esclusi dall’obbligo:
Infine troviamo il caso particolare della sostituzione di infissi; benché si tratti di un intervento che effettivamente interessa il contenimento energetico dell’edificio, il legislatore esonera dall’obbligo di redazione di relazione tecnica la quale può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore).
In che cosa consiste la diagnosi energetica? La diagnosi energetica è una procedura applicabile a qualsiasi tipo di edificio e serve a individuare gli interventi migliorativi (sia impiantistici che di isolamento) idonei alla riduzione dei consumi dell'immobile.
Sono soggetti all’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.
Stesso obbligo anche per gli edifici soggetti a progetti di ristrutturazioni di primo livello e anche per quelli di secondo livello nel caso di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 mq.
Sono soggetti all’obbligo dell’audit energetico gli edifici residenziali come evidenziato nell’’Articolo 5.3:"Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]"
L’obbligo riguarda anche i condomini.